Bocciati al liceo: il Giudice Amministrativo annulla la decisione

Quando la “bocciatura” è ingiusta e quindi impugnabile, permettendo allo studente di frequentare l’anno successivo? Una ipotesi che capita frequentemente e che permette di superare la valutazione negativa di fine anno

Come noto, ogni studente è unico nelle sue problematiche e nel suo metodo di studio.
Alcuni studenti, però, hanno bisogno di aiuti particolari, in ragione di problematiche di apprendimento più o meno gravi e più o meno risolvibili, determinate da discalculia, deficit di attenzione, autismo in forme più o meno accentuate, ecc.

Lo strumento che viene utilizzato per coadiuvare lo sforzo di questi studenti, che hanno diritto allo studio al pari di tutti gli altri, è il c.d. P.O.F. cioè il Piano Offerta Formativa, che può (anzi: deve) essere Personalizzato per questi casi particolari.

Spesso accade però che il Piano Personalizzato non sia rispettato dalla Scuola e dai Professori di essa.
Nel caso di bocciatura, tale violazione del Piano è un motivo di annullamento del provvedimento di non ammissione, che è ingiusto, con conseguente ammissione alla classe successiva dallo studente.

Il TAR Piemonte, infatti, con una recente sentenza ottenuta dallo Studio Legale Gallenca, e confermata anche dal Consiglio di Stato, ha affermato il principio secondo cui la errata somministrazione degli aiuti previsto dal Piano Personalizzato (o la mancata somministrazione di essi) determina la non legittimità del provvedimento di non ammissione alla classe successiva.

Lo studente ha quindi potuto proseguire nel suo percorso formativo, evitando di perdere tempo prezioso.