Impugnazione della parte civile della sentenza di patteggiamento
Ai sensi dell’art. 576 c.p.p. “La parte civile può proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. …”.
La previsione codicistica, pur essendo concisa, è sufficiente a porre i limiti della legittimazione della persona offesa- che si sia costituita parte civile– alla impugnazione: la parte civile potrà impugnare agli effetti civili ogni sentenza di condanna, relativamente, però, ai soli effetti civili, ovverosia “…la domanda di restituzione o di risarcimento del danno…” nonché “…le spese processuali…” ai sensi dell’art. 541 c.p.p., I comma. Resta esclusa dunque la possibilità, per la parte civile, di impugnare gli effetti penali della condanna.
Le stesse possibilità sono concesse alla parte civile quando la sentenza prosciolga l’imputato: questa parte potrà impugnare la sentenza solo con riferimento agli effetti civili, cioè a fini di risarcimento danni e rimborso spese di causa.
Sul punto, si consideri come il vigente Codice, sempre ai sensi dell’art. 576 c.p.p., permetta l’impugnazione sia della sentenza di proscioglimento sia della condanna pronunciata a seguito del giudizio ordinario o di giudizio abbreviato,
La giurisprudenza ha interpretato estensivamente l’art. 576, ammettendo l’impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste e avverso la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
La giurisprudenza di legittimità si è anche interrogata sulla legittimazione ad impugnare della parte civile avverso sentenza di proscioglimento dell’imputato per estinzione del reato per intervenuta oblazione, nonché sulla legittimazione ad impugnare le sentenza emesse a norma dell’art. 129e 469 c.p.p.. Nei repertori giurisprudenziali sembrano- invece- essere estremamente rari i casi in cui la parte civile abbia impugnato- agli effetti civili- un patteggiamento mediante ricorso per Cassazione.
Uno di questi casi è stato trattato dal nostro studio, e si è concluso con sentenza della Terza Sezione Penale della Suprema Corte di recente pubblicazione.
La sentenza ha svolto l’impugnazione proposta da due parti civili in un processo relativo a false autenticazioni di firme apposte a moduli di accettazione di candidature elettorali. In particolare, le due parti civili proposero ricorso per Cassazione limitatamente alla parte in cui il GIP non ha disposto l’acquisizione di ulteriori atti afferenti alle elezioni di cui al capo di imputazione e dei quali, conseguentemente, non fu dichiarata la falsità ex art. 537 c.p.p.
Nel caso in questione, la Cassazione ha ritenuto che i ricorsi fossero fondati poiché la dichiarazione di falsità imposta dall’art. 537 c.p.p. è “…un obbligo incondizionato…”.
La S. C., quindi, ha fatto rientrare nel perimetro di legittimazione all’impugnazione delle parti civili anche tutte quelle statuizioni che hanno un effetto su pretese civili, anche indiretto, e ciò indipendentemente dal tipo di sentenza che si impugna.
In altri termini, ha accolto la domanda formulata dalle parti civili costituitesi omologando gli effetti della pronuncia di cui all’art. 537 c.p.p. a quelli di una sentenza conseguente a querela di falso in campo civilistico.
Avv. Davide Gallenca
1. Costante giurisprudenza insegna che la persona offesa non costituitasi parte civile non è legittimata all’impugnazione: cfr. ex multis Cass., sez. V, 12 marzo 1993, n. 887/92; Cass., Sez. V, 3 marzo 1992, n. 561/92.
2. Sul punto, cfr. Lattanzi G.- Lupo E. (a cura di De Roberto G.- Santalucia G.), Codice di Procedura Penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Giuffrè Editore, 2013, Volume VIII, Tomo I, pag. 268 e ss.
3. Cfr. ex multis, Cass., sez. VI, 18 giugno 2003, n. 37034/03.
4. Cfr. ex multis, Cass., sez. V, 19 gennaio 2005, n. 3416/05.
5. Argomento tuttora controverso: cfr. Cass., sez. I, 22 settembre 1995, 11355/95 per l’orientamento che sostiene la legittimazione; cfr. Cass., sez. I, 27 ottobre 1998, n. 3187/99, per l’opposta linea di tendenza.
6. Negando tale possibilità: cfr. Lattanzi G.- Lupo E., cit., pag. 273.