È noto che il nostro Codice civile garantisce al coniuge, ai discendenti in linea retta all’infinito (figli e nipoti) e, ove non presenti discendenti, agli ascendenti (genitori) del soggetto deceduto (c.d. de cuius), una quota d’eredità variabile a seconda del numero dei legittimari.
A titolo puramente esemplificativo, ove il de cuius lasci il coniuge ed un solo figlio, la quota di legittima sarà di 1/3 ciascuno ed il restante terzo dell’eredità formerà la cosiddetta “quota disponibile”, attribuibile dal de cuius senza limiti di sorta; ove, invece, i figli siano due, a questi verrà attribuito 1/4 ciascuno ed altrettanto al coniuge superstite: il restante quarto formerà la “quota disponibile”. La casistica è comunque numerosa e, caso per caso, dovrà valutarsi l’entità delle rispettive quote.
In presenza, quindi, di un testamento in cui non sono rispettate le quote di legittima, il legittimario leso o – addirittura – pretermesso (ovvero non considerato affatto nel testamento) potrà agire in giudizio attraverso l’azione di riduzione ed ottenere quanto dalla legge è a lui riservato.
Il medesimo rimedio è attuabile allorquando il de cuius abbia compiuto in vita delle donazioni di denaro, di altri beni mobili o di beni immobili: la lesione, in questo caso, non proviene dal testamento ma proprio dalle donazioni, che saranno – conseguentemente – riducibili sino a soddisfare integralmente i diritti spettanti al legittimario.
Vi sono, tuttavia, ben precisi termini di prescrizione da rispettare perché il legittimario possa con successo esperire l’azione di riduzione. Sul punto è intervenuta una nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n. 20644/2004) che ha chiarito che il termine prescrizionale è di dieci anni decorrenti:
- per le donazioni dalla data di apertura della successione (ovvero il giorno della morte del de cuius);
- per le disposizioni testamentarie dalla data di accettazione dell’eredità da parte dei soggetti ad essa chiamati.
È opportuno ricordare, infine, che con l’introduzione della “mediazione obbligatoria” ad opera del D.Lgs. n. 28/2010, chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di successioni ereditarie deve, a pena di improcedibilità, esperire preventivamente il procedimento di mediazione dinanzi ad un apposito organismo, allo scopo di trovare una soluzione amichevole per la composizione della vertenza.