Porto d’armi per difesa personale: per negarlo è necessaria motivazione approfondita e riferita al caso concreto

In tema di porto d’armi per difesa personale, la motivazione del diniego della concessione al cittadino del porto d’armi per difesa personale deve essere approfondita e circostanziata al caso concreto, non  essendo sufficiente una motivazione che prescinda dal caso specifico e dalle ragioni che il richiedente abbia addotto.

Il principio è stato chiarito dal Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso in appello presentato dallo Studio contro una sentenza del TAR del Piemonte, che aveva confermato il diniego opposto dalla Prefettura al cittadino.

La pronuncia del Consiglio di Stato ha quindi annullato il diniego opposto, in quanto non congruamente motivato perché non riferito al caso concreto ed alla documentazione, attestante la necessità del porto d’armi, presentata dal cittadino.