Appalti: L’oggetto del bando di gara ad evidenza pubblica deve essere diviso in lotti

Secondo la più recente giurisprudenza in materia di bandi e gare ad evidenza pubblica,  la suddivisione in lotti dell’oggetto del bando di gara è la regola, e la mancata suddivisione è l’eccezione.

Tanto ha ribadito il TAR di Bari, accogliendo un ricorso presentato con il patrocinio dello Studio, che ha chiarito come, in linea di principio, la normativa preveda  la suddivisione in lotti dell’oggetto del bando di gara, a tutela dei superiori interessi della concorrenza e della libertà di impresa.

Dal principio si deduce che la possibilità delle imprese concorrenti di costituire associazioni temporanee di imprese o strumenti analoghi non vale a superare tale regola.

Il TAR ha spiegato anche come la disposizione di legge possa trovare delle eccezioni, determinate dalle circostanze di fatto e dalla natura dell’oggetto del bando: ma tali situazioni vanno chiaramente e previamente indicate dalla stazione appaltante nei documenti di gara, che devono essere congruamente motivati.

Laddove la motivazione non sia adeguata o sia – addirittura- assente, il bando di gara andrà annullato dal Giudice Amministrativo, come nel caso a cura dello Studio.